Riforma elettorale, firme cartacee e schede dense escludono disabili e caregiver
La proposta A.C. 2822-B alza le firme richieste, ignora la firma digitale e fissa tre mesi per il voto fuori sede, con profili di incostituzionalità.
L'esame della proposta A.C. 2822-B in terza lettura alla Camera mostra come soglie di firme cartacee, schede poco accessibili, un limite di tre mesi per il voto fuori sede e la clausola di invarianza finanziaria comprimano il suffragio di persone con disabilità e Caregiver Familiari.
Il metodo di Einaudi alla prova dell'A.C. 2822-B
La riforma elettorale è il terreno fertile e vitale, il cuore pulsante che anima la nostra democrazia inclusiva ed egualitaria. Facciamo nostro il celebre motto di Luigi Einaudi: “conoscere per deliberare”. Significa che chi governa deve prima studiare i dati e la realtà, anche delle persone con disabilità, in condizioni di non autosufficienza e dei loro Caregiver Familiari e solo dopo prendere decisioni giuste.
L'esame della proposta di legge A.C. 2822-B, giunta in terza lettura alla Camera dei deputati, restituisce un quadro in cui la revisione delle procedure elettorali genera severe frizioni con i parametri di legittimità costituzionale.
Firme cartacee e sentenza n. 3 del 2025
Il testo innalza il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste nei collegi plurinominali, fissando una soglia tra 6.000 e 7.000 elettori. L'omessa integrazione di procedure digitali accessibili entra in aperto contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 23 gennaio 2025, che ha sancito l'illegittimità delle norme preclusive dell'utilizzo della firma digitale. Tale pronuncia ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 108/1968 e dell'articolo 2, comma 6, del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) nella parte in cui non prevedono la possibilità di sottoscrivere le liste di candidati alle elezioni con firma elettronica qualificata o digitale per gli elettori impossibilitati a fornire una firma autografa a causa di un grave impedimento fisico. Il mantenimento di un impianto esclusivamente cartaceo per le sottoscrizioni comprime pertanto l'esercizio del suffragio per le persone con limitazioni motorie o sensoriali, precludendo materialmente la medesima facoltà al Caregiver Familiare, vincolato a inderogabili doveri di assistenza.
Tale perimetro normativo, in assenza di correttivi, è destinato a produrre un effetto escludente su una platea di oltre sette milioni e mezzo di elettori con disabilità, di cui oltre 3,2 milioni in condizioni di gravità e, sui rispettivi Caregiver Familiari, determinando una sproporzionata contrazione del diritto di cittadinanza attiva.
Schede dense e segretezza del voto
Sotto il profilo dell'espressione materiale del voto, le schede elettorali previste dal testo in esame presentano un'elevata densità grafica ed omettono la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. In difetto di ausili tattili o di strumenti di voto accessibile, le persone non vedenti o in condizioni di grave disabilità visiva risultano materialmente costrette a delegare l'espressione della propria preferenza a soggetti terzi. Tale carenza procedurale annulla l'autonomia dell'elettore e vìola in radice i principi di personalità e segretezza del voto garantiti dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con gli obblighi di accessibilità imposti dalla Convenzione ONU.
Il limite dei tre mesi per il voto fuori sede
Un ulteriore nucleo normativo di forte impatto sui diritti civili risiede nell'articolo 8, che disciplina il voto nel comune di temporaneo domicilio.
L'ammissione al voto fuori sede per motivi sanitari, estesa al Caregiver Familiare ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è subordinata ad un periodo di cure o assistenza di almeno tre mesi.
La quantificazione del termine trimestrale introduce un profilo di palese irragionevolezza contraria all'articolo 3 della Costituzione. I percorsi clinici legati a interventi di alta specializzazione possono determinare degenze inferiori a novanta giorni ma coincidenti con la data del voto. L'imposizione di tale vincolo costringe il paziente ed il Caregiver Familiare alla scelta tra la tutela della salute e la partecipazione democratica, configurando una discriminazione indiretta vietata dall'articolo 29 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
La clausola di invarianza finanziaria
Il quadro si salda con l'articolo 9, che impone alle amministrazioni di attuare la legge senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria a procedure che implicano la garanzia di diritti primari si scontra con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Come statuito dalla sentenza n. 152 dell'11 giugno 2020, la tutela dei diritti incomprimibili non può essere subordinata a vincoli di bilancio. L'accessibilità dei seggi, lo sviluppo di sistemi telematici e gli accomodamenti ragionevoli per le schede richiedono risorse inderogabili.
Il mantenimento di termini temporali inflessibili per l'accesso al voto in contesti clinici e l'assenza di proceduralizzazioni digitali precludono l'esigibilità del diritto al suffragio. L'effettività dell'elettorato attivo e passivo si realizza esclusivamente tramite la rimozione preventiva degli ostacoli materiali, condizione necessaria affinché il procedimento di formazione della rappresentanza non converta la condizione di disabilità ed il dovere di cura in cause di esclusione democratica.

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Fonti
- Camera dei deputati
- Corte costituzionale
- Normattiva
- Senato della Repubblica
- Nazioni Unite (OHCHR)
- Giurisprudenza costituzionale
© Riproduzione riservata
Autore
Riferimento per le politiche sulla disabilità. Consulente, docente e ricercatore esperto in inclusione e Disability Management. Membro di gruppi nazionali e autore, ricopre la carica di Vice Presidente dell'Osservatorio Permanente sulla Disabilità.
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