Riflessioni costituzionali sull'esercizio del potere di grazia nel bilanciamento tra extrema ratio e garanzie ordinarie
La recente grazia del Quirinale a un caregiver riapre il dibattito sull'assenza di tutele strutturali per chi assiste ogni giorno un familiare fragile.
L'istituto della grazia presidenziale, usato per rispondere a esigenze assistenziali già teoricamente gestibili dall'ordinamento penitenziario, rivela la contraddizione sistemica di uno Stato che concede flessibilità straordinaria a casi di visibilità mediatica mentre lascia privi di tutela normativa milioni di caregiver familiari invisibili.
La prerogativa di clemenza nell'ordinamento costituzionale e nei patti internazionali
L'ordinamento costituzionale italiano riserva al Presidente della Repubblica, in forza del disposto dell'articolo 87, comma undicesimo della Carta, la prerogativa di concedere la grazia e commutare le pene. Tale istituto, configurato come un atto di clemenza individuale, assolve alla funzione di clausola di salvaguardia del sistema, operando laddove l'applicazione meccanica della norma penale possa produrre esiti incompatibili con il senso di umanità o con i principi supremi della Carta. In una prospettiva più ampia, questa prerogativa si inserisce nel solco delle tradizioni giuridiche occidentali e dei principi sanciti dai patti internazionali, come il Patto internazionale sui diritti civili e politici, che all'articolo 6 riconosce il diritto di ogni condannato a chiedere la grazia o la commutazione della pena.
La dottrina giuspubblicistica e la giurisprudenza della Corte Costituzionale hanno costantemente ribadito la natura eccezionale di tale potere, il quale deve essere esercitato con estrema prudenza per non alterare l'equilibrio dei poteri e il valore del giudicato penale. In questo quadro, l'analisi di un provvedimento di clemenza non può prescindere da una valutazione rigorosa sulla sua necessità rispetto agli strumenti di tutela già presenti nel sistema giurisdizionale ordinario e agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla comunità internazionale.
Il diritto penitenziario come tutela ordinaria per caregiver e minori con disabilità
La recente vicenda, relativa all'ultima grazia presidenziale, impone una riflessione profonda sul concetto di esecuzione della pena e sulle modalità con cui l'ordinamento italiano gestisce la tutela dei soggetti vulnerabili coinvolti indirettamente nel percorso sanzionatorio. Il diritto penitenziario contemporaneo, ispirato al principio di rieducazione sancito dall'articolo 27 della Costituzione, ha sviluppato una pluralità di misure alternative alla detenzione, armonizzandosi con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla gestione delle pene. L'affidamento in prova ai servizi sociali rappresenta il fulcro di questo sistema, permettendo di calibrare l'espiazione della condanna sulle reali necessità del soggetto e del suo nucleo familiare. In particolare, la legislazione vigente affida al magistrato di sorveglianza ampi poteri autorizzativi che consentono di derogare alle prescrizioni territoriali standard, permettendo finanche trasferimenti all'estero qualora sussistano documentate e gravi esigenze di cura.
La tutela della salute di un minore con disabilità, unitamente alla necessità di garantire la presenza costante del Caregiver Familiare per trattamenti specialistici, costituisce una motivazione di assoluto rilievo che trova fondamento non solo nell'ordinamento interno, ma anche nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, che impone il preminente interesse del fanciullo, e nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La giurisprudenza di merito riconosce abitualmente tali principi come fondamento per il rilascio di permessi e deroghe, garantendo che l'esecuzione penale non si traduca in una violazione dei diritti umani fondamentali.
Extrema ratio e sovrapposizione istituzionale quando i rimedi ordinari bastano
L'esistenza di tali strumenti giurisdizionali ordinari solleva una questione di primaria importanza riguardo all'opportunità istituzionale di ricorrere a un atto di clemenza presidenziale. Se l'ordinamento già predispone meccanismi flessibili capaci di garantire la continuità assistenziale senza annullare la pretesa punitiva dello Stato, l'intervento della grazia rischia di apparire come una sovrapposizione superflua rispetto alle garanzie ordinarie. La natura di extrema ratio del potere di grazia presuppone infatti che non vi siano altre vie giuridiche percorribili per evitare un danno ingiusto a diritti fondamentali, come il diritto alla vita familiare protetto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Nel caso in cui la persona condannata goda già di una condizione di libertà di fatto e possa continuare a esercitare il proprio ruolo di cura attraverso l'ordinaria amministrazione della sorveglianza, l'atto presidenziale rischia di allontanarsi dalla sua funzione riparatrice di emergenza per generare un'asimmetria applicativa estranea alle necessità di salvaguardia della persona con disabilità, la quale risulta già protetta dalle maglie flessibili del diritto penale ordinario e dai protocolli internazionali sulla protezione dei soggetti fragili.
Caregiver familiari, principio di uguaglianza e la giurisprudenza europea del 2025
Questa divergenza tra la risposta istituzionale straordinaria e l'efficacia degli strumenti comuni conduce a un'analisi più vasta sull'impatto che simili decisioni hanno sulla percezione collettiva della giustizia e sul principio di uguaglianza. La Costituzione, all'articolo 3, impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, un obiettivo che risuona nella Carta sociale europea e negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite volti alla riduzione delle disuguaglianze. Tuttavia, l'esercizio della grazia in circostanze dove non sussiste un'urgenza assistenziale insuperabile crea un precedente che interroga la coscienza giuridica nazionale e il rispetto degli standard antidiscriminatori. Il riconoscimento dell'imprescindibilità del Caregiver Familiare, operato attraverso un atto di clemenza individuale, mette in luce una contraddizione sistemica evidente rispetto alla giurisprudenza sovranazionale.
Si consideri l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in recenti pronunce come quella del settembre 2025, ha esteso la tutela contro la discriminazione indiretta per disabilità anche a chi assiste un familiare, obbligando a fornire accomodamenti ragionevoli. Lo Stato manifesta la massima flessibilità possibile verso singoli casi di visibilità mediatica, mentre mantiene un'inerzia legislativa perdurante nei confronti di milioni di cittadini che assistono quotidianamente familiari in condizioni di grave fragilità senza ricevere adeguati sostegni normativi o economici.
Verso una legge organica universale sui caregiver familiari
Il tema della disabilità e dell'assistenza familiare emerge così in tutta la sua complessità politica e giuridica. Il ricorso alla clemenza individuale per sanare lacune che dovrebbero essere colmate da politiche sociali universali rappresenta una distorsione del modello di Stato sociale delineato dai padri costituenti e dai trattati internazionali sui diritti economici, sociali e culturali. Il Caregiver Familiare in Italia opera in un vuoto di tutele che non può essere colmato da provvedimenti episodici, i quali rischiano anzi di alimentare un senso di profonda iniquità tra i cittadini. La protezione dei diritti delle persone con disabilità deve essere garantita attraverso una rete di servizi e un riconoscimento giuridico strutturale, in linea con l'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che promuove il diritto alla vita indipendente e all'inclusione nella comunità. La dignità del fanciullo e il diritto alla salute meritano garanzia certa e inalienabile per legge, su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla fortuna processuale o dall'esposizione pubblica del proprio caregiver, come richiesto dagli standard minimi di protezione dell'Unione Europea.

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Pur ribadendo la piena legittimità formale e l'insindacabilità delle prerogative del Presidente della Repubblica, appare necessario sottolineare come l'equilibrio delle garanzie costituzionali richieda un ritorno alla centralità della legge e della giurisdizione ordinaria, integrata dagli obblighi internazionali. L'uso della grazia come strumento per rispondere a necessità di cura che trovano già spazio nell'ordinamento penitenziario solleva interrogativi sulla coerenza del sistema e sulla parità di trattamento tra i cittadini. La sfida politica per il futuro consiste nel trasformare l'eccezionalità del riconoscimento operato dal Quirinale del valore della cura, in una normalità legislativa che offra a ogni Caregiver Familiare i mezzi necessari per adempiere ai propri doveri di solidarietà, rimuovendo quegli ostacoli materiali che oggi pesano silenziosamente su milioni di persone.
A prescindere dagli esiti incerti delle numerose proposte giacenti in Parlamento, alle quali si è aggiunta un'iniziativa governativa che in sede di prima lettura evidenzia criticità sistematiche e profili di inadeguatezza in ordine alle coperture finanziarie, sarà imprescindibile per il prossimo esecutivo definire un provvedimento legislativo organico e universale, conforme ai dettami della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali. Non di meno sarà auspicabile evitare che la tutela assistenziale diventi l'oggetto di bilanciamenti estemporanei, garantendo invece a tutti i cittadini la medesima dignità e la medesima protezione sociale indipendentemente dalla loro condizione giuridica o personale.
Fonti
- Quirinale
- Corte Costituzionale italiana
- OHCHR - Patto internazionale sui diritti civili e politici
- Consiglio d'Europa
- Ministero della Giustizia
- UNICEF Italia - Convenzione sui diritti dell'infanzia
- ONU - Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
- Corte europea dei diritti dell'uomo (ECHR)
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea
- ONU - Obiettivi di sviluppo sostenibile
- Carta sociale europea
- Parlamento Europeo - Carta dei diritti fondamentali dell'UE
© Riproduzione riservata
Autore
Riferimento per le politiche sulla disabilità. Consulente, docente e ricercatore esperto in inclusione e Disability Management. Membro di gruppi nazionali e autore, ricopre la carica di Vice Presidente dell'Osservatorio Permanente sulla Disabilità.
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