Il Decreto Lavoro 2026 passa alla Camera con bonus e salario giusto
La Camera approva il decreto legge sul lavoro con incentivi per donne e giovani, salario giusto e regole sui rinnovi contrattuali.
Il decreto-legge n. 62/2026, approvato alla Camera e ora al Senato, introduce sgravi contributivi per l'occupazione femminile e giovanile, criteri per un trattamento economico complessivo adeguato e regole sull'adeguamento salariale nei periodi di vacanza contrattuale, con nuove tutele per i contratti di prossimità.
Il decreto legge e l'iter di conversione
Il 10 giugno 2026 la Camera dei Deputati ha approvato, con il voto di fiducia, il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 62/2026, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale, noto come Decreto Lavoro 2026. Il testo è stato trasmesso al Senato della Repubblica per la conversione entro il 29 giugno.
Il provvedimento stanzia circa un miliardo di euro e si compone di 30 articoli, suddivisi in cinque capi che riguardano bonus per donne, giovani e Zes, misure di conciliazione, salario giusto e qualificazione del rapporto di lavoro dei prestatori delle piattaforme digitali e dei riders.
Bonus Donne 2.0 e Bonus Giovani, gli incentivi all'assunzione
Il capo I del decreto introduce un pacchetto di incentivi. Il Bonus Donne 2.0 si rivolge alle donne di qualsiasi età disoccupate o inoccupate, con uno sgravio contributivo di 12 o 24 mesi, a seconda del periodo di disoccupazione o della condizione di svantaggio, fino a 650 euro al mese, che salgono a 800 euro per le assunzioni nelle regioni della Zes Unica. L'esonero riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
Il Bonus Giovani, riservato agli under 35 in possesso di determinati requisiti, prevede un esonero fino a 24 mesi e 500 euro mensili, che diventano 650 euro nella Zes Unica. Per entrambi i bonus l'assunzione deve generare un incremento occupazionale netto e l'azienda non deve aver effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti; nella Zes Unica l'esonero fino a 650 euro per 24 mesi spetta a chi ha compiuto 35 anni ed è disoccupato da almeno 24 mesi, ma solo per i datori di lavoro fino a 10 dipendenti.
Il decreto proroga inoltre fino al 31 dicembre 2026 il bonus già previsto dal Decreto Coesione, in precedenza esteso fino al 30 aprile 2027.
Salario giusto e adeguamento delle retribuzioni nei rinnovi contrattuali
Sul fronte delle retribuzioni il provvedimento interviene sulla contrattazione collettiva, sulla raccolta dei dati e sui rinnovi. La contrattazione collettiva resta la sede per stabilire sia le procedure di regolarità dei rinnovi sia i criteri di adeguamento applicabili nel periodo tra la scadenza del contratto nazionale e la sottoscrizione del rinnovo.
L'articolo 10 stabilisce che, nei primi nove mesi successivi alla scadenza naturale del contratto e in assenza di diverse pattuizioni, le retribuzioni siano adeguate al 50% come anticipazione forfettaria dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati, l'IPCA-NEI calcolato dall'Istat.
Restano esclusi i settori a elevata stagionalità come il turismo e quello sanitario e sociosanitario, dove l'adeguamento è definito dalla contrattazione collettiva e non può comunque superare il 50%. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027 ai contratti scaduti prima dell'entrata in vigore del Decreto Lavoro, fissata al 1° maggio 2026.
Trattamento economico complessivo e contratti di prossimità
Il capo II definisce i criteri per i livelli retributivi minimi, ribadendo che la contrattazione collettiva deve garantire un trattamento economico complessivo, il Tec, adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, coerente con l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il Tec non può essere inferiore a quello dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, individuati in base al settore, alla categoria produttiva, all'attività prevalente e alla natura del datore di lavoro; lo stesso criterio si applica ai settori privi di contrattazione specifica.
In sede referente è stato precisato che il Tec comprende tutte le voci retributive fisse e continuative, le mensilità aggiuntive, le indennità fisse e il welfare contrattuale, escludendo le voci discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori.
Durante l'esame alla Camera è stato inserito l'articolo 7-bis sui contratti collettivi di prossimità, che dovranno essere depositati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Cnel. Le intese che derogano in senso peggiorativo vanno comunicate ai lavoratori entro tre giorni dalla firma e, nelle aziende fino a 15 dipendenti, sottoscritte anche presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

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Fonti
- Camera dei Deputati
- Senato della Repubblica
- Agenzia per la Coesione Territoriale
- Istat
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Cnel
- Ispettorato Nazionale del Lavoro
© Riproduzione riservata
Autore
Professoressa di Diritto delle politiche sociali e del lavoro alla LUMSA di Roma, avvocato e autrice per Il Sole 24 Ore. Esperta di contrattazione collettiva, relazioni industriali e politiche del lavoro, consulente di istituzioni nazionali.
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