Sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, cosa prevede la normativa italiana dopo la tragedia di Crans-Montana

Dopo la tragedia di Crans-Montana, il Ministero dell'Interno ha sollecitato controlli sistematici nei locali di intrattenimento. Ecco cosa prevede la normativa italiana.

Alt text: Porta rossa di uscita di emergenza illuminata in un corridoio buio, con cartello verde luminoso "Uscita di emergenza".
Dopo la tragedia di Crans-Montana, l'Italia rilancia i controlli sui locali di pubblico spettacolo. Vigili del Fuoco, commissioni di vigilanza e gestori: chi verifica davvero che quella porta sia sempre aperta.
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La tragedia avvenuta nel locale svizzero Le Constellation ha riaperto il dibattito sulla sicurezza negli esercizi pubblici e nei locali di intrattenimento. Il Ministero dell'Interno e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno emesso circolari operative per rafforzare i controlli e chiarire gli obblighi dei gestori. Il quadro normativo italiano, articolato tra DPR 151/2011, TULPS e Codice di prevenzione incendi, affida un ruolo centrale alle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.


La tragedia di Crans-Montana e la risposta del Ministero dell'Interno

I fatti accaduti all'interno del locale "Le Constellation", nel piccolo centro svizzero di Crans-Montana, per le ricadute tragiche che ne sono derivate, impongono nuove riflessioni e valutazioni in merito al tema della sicurezza all'interno degli esercizi pubblici e locali di pubblico spettacolo. Pur nella consapevolezza dell'affidabilità del sistema di safety italiano, tali fatti rendono ancor più pressante l'esigenza di garantire concretamente e costantemente, all'interno dei locali in argomento, il pieno rispetto delle norme vigenti finalizzate ad assicurare l'incolumità di tutte le persone presenti, sia lavoratori che avventori": così recita la circolare del 5 febbraio la numero 4493/2026 del Ministero dell'Interno.

Il documento prosegue precisando che: "Parimenti, in relazione agli ambiti di competenza delle Commissioni di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo, con l'atto di indirizzo di che trattasi si è chiesto di compiere una scrupolosa attività di controllo, che non si esaurisca in sede di prima verifica dell'agibilità dei locali alla loro apertura, ma prosegua, anche successivamente, durante l'esercizio dell'attività di trattenimento, nell'ottica di una verifica sistematica della totale corrispondenza tra le condizioni che hanno permesso il rilascio del titolo abilitativo e l'effettivo esercizio.

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La circolare ministeriale del 5 febbraio 2026 chiede che i controlli non si esauriscano alla prima verifica di agibilità, ma proseguano durante l'esercizio dell'attività. La tragedia svizzera ha reso più pressante l'esigenza di garantire concretamente il rispetto delle norme vigenti.

Le circolari operative e la distinzione tra tipi di locali

Quindi la tragedia di Crans Montana ha riaperto il dibattito, anche in Italia, sulla sicurezza dei locali dove giovani e meno giovani vanno a divertirsi. Si tratta in realtà di una serie di locali dove si svolgono attività tra loro anche molto diverse: si passa dalle vere e proprie attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento alle attività più assimilabili a bar o ristoranti. Già il 15 gennaio 2026, la Circolare 674 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco forniva indirizzi applicativi per distinguere le attività di somministrazione (bar/ristoranti) dai locali di pubblico spettacolo ai fini della prevenzione incendi.

Il documento richiama il DPR 151/2011, il TULPS e i DM 2.9.2021 e 3.9.2021, precisando quando l'intrattenimento diventa attività prevalente e quali obblighi ne derivino in termini di valutazione del rischio, piano di emergenza e applicazione del Codice di prevenzione incendi. Un chiaro riferimento operativo per progettisti, consulenti e gestori. Nello specifico: i locali di pubblico spettacolo sono quelli dove il pubblico assiste passivamente ad un evento; i locali di intrattenimento sono invece quelli dove il pubblico partecipa attivamente (sale giochi, discoteche, sale da ballo). Rientrano in questa categoria anche gli spettacoli teatrali, i concerti, i cinema, gli spettacoli di varia natura in esercizi pubblici dove ci siano spazi specifici per gli spettatori, gli spettacoli viaggianti, le sale bingo, le conferenze, i congressi, ecc., come meglio precisato da tutta una serie di normative molto articolate.

Gli obblighi dei gestori e le procedure previste dal DPR 151/2011

Questi locali sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 1 Agosto 2011 n. 151 qualora costituiscano l'attività n.65, che recita:"Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico". Nei casi previsti il gestore deve obbligatoriamente attivare le seguenti procedure: presentazione del progetto, ottenimento del parere favorevole dal Comando Provinciale, esecuzione dei lavori a regola d'arte e presentazione della SCIA corredata dalle certificazioni tecniche (resistenza al fuoco, conformità impianti tecnologici ed antincendio, ecc.) Parallelamente, l'autorizzazione all'esercizio è regolata dal TULPS, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza emanato con il Regio Decreto 773 del 18 giugno 1931.

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La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo verifica stabilità delle strutture, acustica, impianti elettrici e servizi igienici, non solo il profilo antincendio. Il suo parere è indispensabile per il rilascio dell'agibilità, sia permanente che temporanea.

Il ruolo delle Commissioni di vigilanza e il rilascio dell'agibilità

Il titolo viene rilasciato dall'autorità amministrativa previo parere della Commissione Comunale (o Provinciale) di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCV o CPV). La competenza è comunale (CCV) fino a 1.300 spettatori nel caso di cinema, teatri e simili, e fino a 5.000 spettatori per altri locali o impianti, come per esempio stadi o palazzetti dello sport. Tale organo collegiale, composto da Vigili del Fuoco, Polizia Locale, ASL ed esperti tecnici, verifica l'adeguatezza della struttura non solo sotto il profilo antincendio, ma anche per quanto riguarda stabilità delle strutture, acustica, adeguatezza degli impianti elettrici e dei servizi igienici, ecc.

La Commissione verifica preliminarmente i progetti e, prima dell'apertura, effettua un sopralluogo di controllo a seguito del quale emette il parere positivo al rilascio dell'agibilità, per locali dove stabilmente vengono svolte tali attività (agibilità permanente) o per locali dove tali attività vengono svolte saltuariamente (agibilità temporanea). Ribadiamo pertanto l'importanza di questo organismo preventivo, fondamentale per la buona riuscita degli eventi di pubblico spettacolo in termini di sicurezza.

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Fonti

  1. circolare del 5 febbraio la numero 4493/2026 del Ministero dell'Interno
  2. Commissioni di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo
  3. Circolare 674 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  4. TULPS
  5. DPR 1 Agosto 2011 n. 151
  6. Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCV o CPV)

© Riproduzione riservata

Autore

Fernando Cordella
Fernando Cordella

Architetto e Capo Reparto Vigili del Fuoco. Presidente Associazione Sindacale-Professionale A.N.P.P.E. VV.F. Esperto in pianificazione urbanistica del rischio e gestione delle emergenze. Scrive su Il Notiziario sulla Sicurezza e Cultura Identità.

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