L'evoluzione del legittimo impedimento tra riforme processuali e diritto alla cura
Il Parlamento discute una riforma sul legittimo impedimento del difensore per adeguare i codici di procedura civile e penale ai principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza sostanziale e non discriminazione, riconoscendo anche i doveri di cura familiare degli avvocati.
Il dibattito parlamentare sul legittimo impedimento del difensore rappresenta un passaggio cruciale per l’ammodernamento delle garanzie professionali in Italia. La proposta mira a riconoscere tutele processuali quando l’avvocato affronta gravi ragioni di salute, maternità o doveri di assistenza familiare.
Una riforma necessaria per le garanzie professionali
Il dibattito parlamentare intorno al testo unificato dei progetti di legge C. 2050 e C. 2053 in materia di legittimo impedimento del difensore rappresenta un passaggio cruciale per l'ammodernamento delle garanzie professionali in Italia. La proposta, in esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, mira a introdurre nei codici di rito civile e penale una disciplina organica che consenta il rinvio delle udienze o la rimessione in termini in presenza di gravi ragioni di salute, maternità o doveri di assistenza.
Tale intervento legislativo appare oggi indispensabile per colmare un distacco normativo che ha a lungo ignorato la dimensione umana e sociale dell'avvocato, spesso costretto a una scelta inaccettabile tra l'adempimento del mandato e i propri inderogabili doveri di solidarietà familiare e affettiva. Tuttavia, per comprendere appieno la necessità di questa riforma, è essenziale condurre un'analisi storico-logica che metta in luce l'evoluzione del pensiero giuridico in materia di disabilità, assistenza e ruolo del professionista, evidenziando il superamento di un'impostazione formalistica a favore di una visione sostanziale dei diritti e dell'eguaglianza tra le formazioni sociali.
L'impostazione storica dei codici processuali
Storicamente, i codici di procedura civile e penale sono stati concepiti in un'epoca in cui la figura del professionista, e dell'avvocato in particolare, era idealizzata come quella di un soggetto interamente dedito alla propria funzione, privo di carichi assistenziali o di vulnerabilità personali. La logica sottesa a tale impostazione era quella della certezza del diritto e dell'efficienza del processo, intesa come rapidità e assenza di interruzioni. L'impedimento era considerato un'eccezione rarissima, legata a eventi di forza maggiore di carattere oggettivo.
In questo quadro, la disabilità o la necessità di assistere un familiare non trovavano spazio se non in termini di sventura personale, priva di rilievo procedurale. Il disabile era visto come un oggetto di assistenza, non come un soggetto di diritti, e il caregiver familiare come una figura meramente privata, la cui attività non doveva interferire con la sfera pubblica del lavoro e della giustizia.
Dalla visione assistenziale alla prospettiva dei diritti
Questa impostazione formalistica è entrata in crisi con l'avvento delle costituzioni democratiche e l'affermazione del principio di uguaglianza sostanziale. La svolta logica fondamentale è stata il passaggio da un modello medico-assistenziale della disabilità a un modello bio-psico-sociale, sancito a livello internazionale dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In questa nuova prospettiva, la disabilità non è più una caratteristica intrinseca della persona, ma il risultato dell'interazione tra compromissioni individuali e barriere ambientali e attitudinali che ne impediscono la piena e fattiva partecipazione alla società.
Conseguentemente, il dovere dello Stato non è più solo quello di fornire assistenza, ma quello di rimuovere queste barriere. In quest'ottica, l'assenza di tutele processuali per il difensore-caregiver familiare costituisce una barriera ingiustificata che ostacola l'esercizio della professione, configurando una forma di discriminazione indiretta. Tale discriminazione è tanto più grave se legata alla forma giuridica del legame affettivo, penalizzando i professionisti sulla base di una distinzione irragionevole tra matrimonio e unione civile.
Il ruolo della famiglia e l’evoluzione giurisprudenziale
Parallelamente, si è assistito a una rivalutazione del ruolo della famiglia e delle formazioni sociali, riconosciute come luoghi primari di realizzazione della persona e di adempimento dei doveri di solidarietà sociale. Il diritto alla cura familiare, inteso sia come diritto della persona con disabilità a ricevere assistenza dai propri affetti, sia come diritto del caregiver familiare a non essere penalizzato per la propria attività di cura, è emerso come un valore costituzionale fondamentale.
La necessità di adeguare i codici di procedura deriva, dunque, dalla necessità di sanare una contraddizione logica sino ad ora ritenuta insanabile: da un lato, l'ordinamento che riconosce e promuove la solidarietà familiare in tutte le sue articolazioni e la tutela della disabilità; dall'altro, le norme processuali che, ignorando queste realtà, penalizzano chi le attua. È imperativo, in questa fase, che l'adeguamento normativo abbracci pienamente il principio di non discriminazione, garantendo che i doveri di assistenza, riconosciuti come inderogabili, si estendano senza riserve anche nei confronti dei congiunti dell'altra parte dell'unione civile, stante la sostanziale identità dei vincoli di solidarietà e di vita comune che caratterizzano tali unioni rispetto al matrimonio. Escludere questi legami assistenziali significherebbe perpetuare una differenziazione priva di fondamento logico e giuridico, in contrasto con l'assetto pluralista e solidarista della nostra Costituzione.
Un contributo fondamentale a questa evoluzione logica è venuto dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 232 del 2017, ha sancito la necessità di una protezione sussidiaria che valorizzi la funzione di cura prestata nelle formazioni sociali, anche oltre il nucleo familiare ristretto. Tale orientamento è stato ampiamente recepito dalla prassi amministrativa dell'Inps, che attraverso le circolari n. 38 del 2017, n. 36 del 2022 e n. 39 del 2023 ha esteso i benefici assistenziali alle parti delle unioni civili e ai parenti o affini entro il terzo grado qualora i familiari prioritari siano mancanti o impossibilitati.
Queste circolari non sono meri atti amministrativi, ma rappresentano l'estrinsecazione di un'evoluzione logica che riconosce la pluralità delle forme familiari e la necessità di una tutela flessibile e sussidiaria, basata sull'effettività del bisogno di cura piuttosto che sulla formalità del vincolo giuridico. È ora tempo che questa medesima logica anti-discriminatoria e solidarista penetri nei codici di rito, recependo esplicitamente l'equiparazione tra coniuge e parte dell'unione civile anche per quanto concerne l'assistenza ai rispettivi congiunti.

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La riforma come atto di coerenza ordinamentale
La riforma del legittimo impedimento quindi non assume il valore di una semplice concessione corporativa, ma di un atto di coerenza ordinamentale che si fonda su una solida logica storico-giuridica. Essa rappresenta il necessario adeguamento dei codici di rito a principi costituzionali e sovranazionali ormai consolidati, che impongono di leggere l'efficienza giurisdizionale non come un valore assoluto, ma come un valore compatibile con la dignità della persona, con i doveri di solidarietà familiare e con il principio inderogabile di non discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sulla scelta della formazione sociale in cui realizzare la propria vita affettiva.
Il Parlamento è ora chiamato a una riflessione alta che sappia tradurre queste evidenze in norme processuali certe, garantendo che l'impegno verso i propri cari e i congiunti del proprio partner non diventi mai un limite ingiusto all'esercizio di una funzione essenziale per lo Stato di diritto come quella forense.
Fonti
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
- Corte Costituzionale
- INPS
- Camera dei deputati
- Codici di procedura civile e penale italiani
© Riproduzione riservata
Autore
Riferimento per le politiche per la disabilità. Consulente, docente e ricercatore, attivo su inclusione e Disability Management. Membro di gruppi nazionali, autore sui diritti delle persone con disabilità. E' nel Comitato Tecnico Scientifico OSPERDI.
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