Istruzione parentale e diplomifici: l’area grigia che lo Stato ignora

Un sistema normativo obsoleto sull’istruzione parentale alimenta un mercato milionario e penalizza la didattica di qualità. Tra vuoti legislativi, requisiti anacronistici e rischio diplomifici, emerge la necessità di una riforma strutturale.

Illustrazione editoriale. Un genitore e un bambino siedono uno di fronte all’altro a un tavolo, illuminati da una lampada dall’alto, durante una lezione domestica.
L’istruzione parentale come spazio di apprendimento reale, sospeso tra cura educativa, responsabilità familiare e un quadro normativo ancora incerto.
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L’istruzione parentale è una realtà in crescita anche in Italia, spesso ridotta nel dibattito pubblico a casi estremi e distorti. In realtà rappresenta una “terza via” tra scuola statale e paritaria, collocata in un’area normativa fragile e poco regolata. Ripercorrerne le origini, chiarirne la definizione giuridica e analizzarne le criticità permette di mettere a fuoco un tema strutturale del sistema educativo italiano. Un tema che richiede oggi regole più chiare, trasparenza e criteri centrati sulla qualità didattica.


Origini e definizione dell’istruzione parentale

La rilevanza mediatica che ha assunto la vicenda della famiglia nel bosco, ha portato all’onore delle cronache il tema dell’istruzione parentale, una scelta didattica oggi sempre più diffusa anche fra le famiglie italiane. Le origini più remote di questa realtà possono essere ricercate nel precettore privato, una figura professionale che si occupava di seguire la crescita e la formazione dell’allievo; oggi, invece, sarebbe più corretto fare riferimento all’homeschooling anglosassone, una pratica sempre più comune soprattutto oltreoceano che consiste in una conduzione informale della pratica scolastica, in contesti domestici o affini.

Anzitutto, occorre segnalare che essa non è soltanto ciò che viene narrato in merito alla vicenda di Palmoli, la quale rappresenta una sua estremizzazione, ma è un labile perimetro normativo in cui rientrano tutti quei ragazzi di età inferiore ai 16 anni che non frequentano le scuole Statali o Paritarie e che assolvono all’obbligo dell’istruzione venendo seguiti dalle proprie famiglie o frequentando scuole private\informali, talvolta non riconosciute soltanto per ragioni di prerequisiti strutturali che approfondiremo più avanti.

Le motivazioni per cui viene scelta questa soluzione sono varie e non sempre coerenti fra di loro, ma in ogni caso va segnalato che oggi l’istruzione parentale rappresenta una sorta di terza via dell’apprendimento e se adeguatamente normata e mondata dei molti preconcetti che la gravano, può concorrere in modo ottimale alla costruzione del nostro futuro.

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L’istruzione parentale non è un fenomeno marginale o estremo, ma una “terza via” sempre più scelta, che necessita di un riconoscimento normativo chiaro e moderno.

Il nodo del decentramento e la riforma dei criteri di legittimazione

Ciò che occorre è una sorta di decentramento del sistema scolastico: anzitutto, questa terza via dell’istruzione andrebbe riconosciuta superando l’anacronistico vincolo strutturale per la legittimazione dello status di scuola, attribuendo invece priorità alla formazione del corpo docente; in secondo luogo, se ben strutturata, una scuola parentale è maggiormente vicina al territorio, al ragazzo e alla famiglia, contribuendo ad uno sviluppo integrato delle facoltà dei nostri giovani; infine, il riconoscimento di una terza categoria scolastica quale Scuola Parentale, permetterebbe non solo di discernere l’homeschooling militante e radicale (quella di Palmoli) da chi investe denaro e risorse pur non accedendo ad alcuna considerazione formale, ma garantirebbe anche maggiore trasparenza nella pratica degli esami di idoneità, la quale rappresenta un argomento ancora poco approfondito in merito alle recenti indagini sui diplomifici.

Anatomia del sistema: il quadro normativo e il rischio "diplomifici"

Le indagini hanno interessato diversi Istituti Paritari, conducendo alla revoca della parità scolastica per tutti quegli enti che concedevano con eccessiva facilità il conseguimento del titolo. Tuttavia, un’analisi approfondita di ciò che per decenni ha alimentato questo sistema non è stata condotta e una compiuta discussione attorno al sistema scolastico e\o educativo italiano non può ridursi puntualmente alla classificazione fra Istituti Statali e Istituti paritari, tralasciando quell’ampio sottobosco di istruzione informale oggi sempre più apprezzata da studenti e famiglie.

Verrebbe allora da chiedersi se non fosse opportuno tenere in considerazione anche queste realtà, perimetrandole all’interno di un recinto normativo più preciso: questo consentirebbe di monitorare il grado qualitativo della didattica erogata, garantire a tutti gli studenti -anche quelli in regime di istruzione parentale o privatista- eguali diritti e parità di trattamento, consentirebbe di non alterare i dati sulla dispersione scolastica e, infine, permetterebbe di interrompere un circolo vizioso di denaro che continua ad alimentare una platea di Istituti che hanno saputo specializzarsi nel reclutamento di candidati esterni, piegando a loro favore una normativa -o un vuoto normativo- che risulta ormai anacronistica.

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L’assenza di una terza categoria scolastica riconosciuta crea un’area grigia che favorisce oligopoli, opacità negli esami di idoneità e distorsioni economiche.


Il nostro ordinamento opera una distinzione ampia e generale fra scuole Statali e scuole non Statali; all’interno di queste ultime si ha poi un’ulteriore articolazione fra scuole paritarie e scuole non paritarie, come sancito dall’articolo 1, comma 7 della Legge 62/2000: le prime, si sottolinea, «svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione. Per gli alunni, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione. Il riconoscimento della parità garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali», mentre le seconde «sono sempre di natura privata […].

La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale. Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico».

Edifici contro competenze

Alla luce del dettato normativo, è evidente come la discriminante principale sia legata al riconoscimento della parità scolastica, dal momento che in assenza di quest’ultima non è possibile il rilascio di titoli o certificati avente valore legale, tant’è vero che le scuole private non paritarie o le scuole parentali hanno l’obbligo di far sostenere ai propri studenti esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva o per la conclusione di un ciclo d’istruzione presso scuole Statali o Paritarie esterne.

È proprio qui che sorge un problema di duplice natura: anzitutto le difficoltà legate al conseguimento della parità scolastica, dal momento che il MIM -attraverso gli Uffici Scolastici Regionali- pone come criterio essenziale il rispetto dei requisiti infrastrutturali previsti dal D.M. del 18 dicembre 1975, i quali risultano proibitivi per tutti quegli attori che avrebbero intenzione di avviare autonomamente un’attività nel campo dell’istruzione scolastica, assicurando questa possibilità per chi si trova di fatto già in possesso di immobili provvisti di tutte le peculiarità previste dallo stesso Decreto (come gli enti ecclesiastici o lo stesso Stato).

Se tale aspetto risulta trascurabile o poco opinabile poiché sancito da un Decreto Ministeriale (seppur ormai anziano di mezzo secolo), la seconda e principale difficoltà è legata a pratiche concrete. Non tutte le istituzioni scolastiche, infatti, sono disposte ad organizzare delle commissioni apposite per la gestione di tali esami e, inoltre, spesso accade che le scuole Statali guardino con diffidenza e perplessità chi si presenta come candidato esterno. All’interno della platea delle scuole Paritarie, si possono avere Istituti a gestione religiosa o laica: accade sovente che le prime non abbiano la capacità o la volontà di accogliere studenti esterni, sicché l’unico modo per ossequiare agli obblighi di legge è rivolgersi alle scuole Paritarie a gestione laica. Non è difficile comprendere come questo crei un oligopolio che incentiva tali scuole a reclutare il massimo possibile di studenti esterni, chiedendo loro cifre che superano anche i 3mila euro ciascuno, alimentando un mercato sotterraneo che il Ministero sta faticosamente tentando di scardinare, lasciando però scoperto un ampio raggio del problema.

Verso una riforma: trasparenza e qualità didattica

Quest’area grigia crea un paradosso palese, poiché a fronte di uno Stato sempre più attento a ristabilire la legalità all’interno del sistema scolastico, esiste tuttavia un sistema normativamente fragile che scoraggia chi offre una didattica di qualità senza però avere i mezzi per ottenere la parità scolastica, promuovendo, invece, chi possedendo un riconoscimento formale lucra su una situazione di disparità sostanziale e sottrae risorse che potrebbero essere reinvestite per la formazione dei nostri ragazzi.

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Affrontare questa tematica è oggi necessario per ristabilire un equilibrio all’interno del nostro sistema scolastico, supportando anche quella realtà che, pur non accedendo a contributi pubblici, scelgono comunque di investire nella formazione e nell’istruzione dei nostri studenti, ritrovandosi tuttavia subordinati ad un sistema che agevola ricatti ed estorsioni piuttosto che esaltare un apprendimento di qualità. Fra le varie soluzioni, si potrebbe immaginare un cambio dei criteri per il sostenimento degli esami intermedi o conclusivi di ciclo, anteponendo l’assunzione di docenti abilitati ai requisiti infrastrutturali; si potrebbe, proporre un dialogo costruttivo fra queste realtà private e le scuole Statali del territorio, istituendo un albo di scuole parentali o centri studio riconosciuti; infine, si potrebbe imporre un tetto massimo oltre il quale gli Istituti Paritari non potrebbero spingersi per la richiesta della tassa d’esame.

Fonti

  1. ANSA
  2. Ministero dell’Istruzione e del Merito
  3. Normattiva
  4. Il Sole 24 Ore
  5. Wikipedia

© Riproduzione riservata

Autore

Edoardo Carmine Toto
Edoardo Carmine Toto

Dirigente del centro studi Edoca. Laureato in Scienze storiche, Lettere Moderne e Storia e Politica Internazionale. Collabora a ricerche storico-politiche.

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