Il ritorno del giudizio sintetico a scuola

Tra “navigare a vista” e idea di scuola: il disegno di legge sulla valutazione punta sulla semplificazione (giudizi sintetici, comportamento in decimi), ma rischia di ridurre la complessità degli apprendimenti e la credibilità del lavoro formativo.

Mani di un’insegnante compilano una scheda di valutazione su un banco; al centro è scritto “BUONO / DISCRETO / SUFFICIENTE”, con altri moduli e una matita rossa accanto.
Un solo giudizio (“buono”, “discreto”, “sufficiente”) al centro della scheda: la semplificazione della valutazione promette chiarezza, ma rischia di appiattire la complessità reale del percorso di apprendimento.
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Navigare a vista per modificare la rotta nel caso di imprevisti e/o mantenere il progetto dell’itinerario verso una meta per poterne calcolare i rischi e prevenirne gli effetti. Questo sembra essere oggi il principale paradigma che delinea l’idea politica di scuola: un luogo di rispecchiamento di una società transitoria, quella del mondo dei giovani che si preparano ad un futuro di cittadini attivi, come se l’età della scuola li relegasse a un ruolo secondario di cittadini “passivi”.


La questione è che navigare a vista non è in subordine alla meta (o viceversa): si tratta indiscutibilmente di principi complementari. Queste considerazioni vengono a margine del disegno di Legge approvato dalla Camera dei deputati pochi giorni fa e che prevede la

“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”.

Le novità del disegno di legge: semplificazione, comportamento, metodi

Quali siano le principali novità previste dal disegno è cosa piuttosto nota: ritorno ai giudizi sintetici (“correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti”) per la scuola primaria; valutazione del comportamento in decimi per la secondaria di primo e di secondo grado con la non ammissione alla classe successiva se il voto è inferiore al sei e l’obbligo di predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di esame di stato conclusivo per la secondaria di secondo grado.

È prevista, inoltre, la riforma dell’istituto dell’allontanamento dalla scuola (sospensione dalle lezioni per motivi disciplinari) di studentesse e studenti per un periodo non superiore a 15 giorni, ipotizzando la creazione di forme di coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare a loro carico. E ancora, la promozione di istituzione e funzionamento di sezioni e classi a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, e la formazione per la differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell’infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie.

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“Navigare a vista” e “meta” non sono alternative: sono principi complementari. Il nodo è come questo paradigma si traduce nelle scelte sulla valutazione.

Il quadro normativo: dal D. Lgs 62/2017 all’O.M. 172/2020

Il disegno interviene a modificare/aggiornare il D. Lgs 62/2017 da cui era stata sviluppata l’Ordinanza 172/2020 e le relative Linee Guida allegate. Anche l’O.M. 172 era intervenuta in corsa, emanata a dicembre 2020 per essere immediatamente esecutiva a gennaio 2021. Con essa, inoltre, venivano messi a regime i quattro livelli di apprendimento (avanzato/intermedio/base/in via di prima acquisizione) con cui la scuola comunicava alla famiglia come l’obiettivo di apprendimento fosse stato acquisito. L’obiettivo di apprendimento è qualcosa di un po’ più complesso e articolato del semplice contenuto disciplinare a cui facevano riferimento i vecchi Programmi Nazionali.

Ciò significa che alle famiglie viene esplicitamente richiesto: a) di conoscere quali siano gli obiettivi di apprendimento che il progetto formativo della scuola offre ad alunne e alunni e b) di mettere in relazione il livello attribuito con gli obiettivi disciplinari di apprendimento.

Giudizi sintetici: semplicità vs complessità della valutazione

A prima vista, anche la formulazione per giudizi sintetici (“correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti”) sembrerebbe richiedere questa operazione. Tuttavia, il giudizio sintetico in sé interpreta una visione generica e omnicomprensiva del processo di apprendimento, che semplificherebbe, agli occhi di studenti e famiglie, il dato di giudizio di restituzione e la percezione stessa della posizione dell’alunna/o in relazione al suo personale percorso scolastico. In altre parole, potrebbe essere più semplice e chiaro capire se “sta andando bene” o “se sta andando male”.

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La semplificazione può aiutare la “leggibilità” per famiglie e studenti, ma rischia di diventare una scorciatoia: meno comprensione della complessità, meno credibilità del lavoro formativo.

Il rischio è che semplice non sia sempre anche esaustivo e che il giudizio sintetico non lasci intendere la reale complessità della valutazione. In che misura questo aspetto va incontro al bisogno delle famiglie di comprendere quanto la/il propria/o figlia/o stia “andando bene” o meno? L’argomento della semplificazione sembra motivare prioritariamente il favore a queste soluzioni che lo stesso disegno di Legge propone: questa convinzione, infatti, è quanto emerge dalle varie dichiarazioni pubbliche di intenti che accompagnano in questi giorni l’approvazione proprio del disegno di legge.

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Bias di disponibilità e rischio “scorciatoie”

Si può allora parlare, in questo caso, di quello che Daniel Kahneman, lo psicologo premio Nobel teorico della finanza comportamentale, definisce bias di disponibilità, ovvero la tendenza a trattare certi argomenti e certi punti di vista di interesse pubblico con modalità intrinsecamente viziate dall’attesa e dalla richiesta dell’audience, anche se in questo modo se ne perde una reale visione complessiva, attribuendo priorità e urgenze ad aspetti solo parziali della questione trattata.

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I livelli di apprendimento previsti dall’O.M. 172/2020 rispondono ad una progettazione dell’attività didattica coerente con le Indicazioni Nazionali che, come dovrebbe essere ormai piuttosto noto e consolidato, va ben oltre la valutazione (più o meno quantitativa) dei soli saperi, orientando gli apprendimenti su competenze e abilità, ben più rispondenti alla complessità di questo tempo, specie nel percorso di formazione del futuro cittadino. Scuola, studenti e famiglie dovrebbero partecipare a questa complessità guardando il procedere del percorso senza scorciatoie: il tentativo di semplificare può impoverire la percezione dello sforzo formativo delle Istituzioni scolastiche e comprometterne la credibilità.

Fonti

  1. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Legge 1 ottobre 2024, n. 150
  2. Normattiva – Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
  3. Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020
  4. Ministero dell’Istruzione e del Merito – DM 254/2012 (Indicazioni Nazionali)

Autore

Renato Candia
Renato Candia

Dirigente scolastico, formatore e pubblicista, ha insegnato Comunicazione di massa all’Università di Messina ed è stato consulente per la didattica del cinema. Oggi fa parte del Comitato Tecnico-Scientifico dell’ANDiS.

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