Crans-Montana: la sicurezza non è un modulo da firmare
La tragedia di Crans-Montana riaccende l’attenzione sulla sicurezza antincendio nei locali pubblici. Un confronto tra Italia e Svizzera mostra come le norme esistano, ma senza controlli e cultura della prevenzione restano solo carta.
La tragedia di Crans-Montana riapre una domanda inevitabile: potrebbe succedere anche in Italia? Il confronto tra le norme antincendio italiane e svizzere mostra come le regole esistono e sono articolate, ma senza controlli, formazione e responsabilità diffuse rischiano di restare solo formali. Le grandi tragedie del passato e del presente hanno tratti ricorrenti.
La tragedia e la domanda che ritorna
“Da noi potrebbe succedere?”. E’ la domanda che in molti si sono fatti in questi primi giorni del 2026, dopo la strage degli innocenti di Crans-Montana. Il rogo di Capodanno del locale “Le constellation", con l’ammissione del sindaco di quella località turistica del Vallese circa il fatto che negli ultimi cinque anni non erano più stati fatti controlli, ci pone l’interrogativo su cosa prevede la normativa antincendio in Italia per i locali pubblici con intrattenimento. Proveremo a rispondere, pur senza entrare troppo nel tecnico, seppur dovendo fare alcuni riferimenti di carattere specifico.
Quale iter per la sicurezza in Italia
Vediamo cosa bisogna fare in Italia se volessimo aprire un locale pubblico, per esempio, con capienza superiore a 100 persone e musica dal vivo. Per farlo occorre affrontare una procedura di prevenzione incendi, perché la capienza e l’uso dello spazio con pubblico “stanziale” lo configurano come locale di pubblico spettacolo/interesse culturale soggetto a controlli e autorizzazioni specifiche.
Secondo il D.P.R. 151/2011 (elenco attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco), i locali di spettacolo e di trattenimento con capienza maggiore di 100 persone rientrano nell’attività n. 65 (Regola Tecnica Verticale 65) e sono quindi soggetti alla normativa di prevenzione incendi.
Quindi la pratica deve seguire l’iter antincendio prima di aprire e ottenere l’autorizzazione. La nostra attività verrà classificata in Categoria B o C (quasi certamente C se ci sono affollamenti importanti). Per attività soggette in Categoria C è prevista la richiesta di valutazione del progetto antincendio, la progettazione antincendio conforme al Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/08/2015) e alla Regola Tecnica Verticale applicabile alle attività di spettacolo (RTV V.15 – DM 22/11/2022).
Ci servirà incaricare un professionista abilitato, che ci deve preparare il progetto antincendio, secondo il Codice e la Regola Tecnica Verticale per spettacolo e una relazione tecnica antincendio asseverata, con allegate planimetrie, vie di esodo, impianti antincendio, compartimentazione, ecc. Predisposte tutte le “carte”, occorre presentare la richiesta di esame del progetto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e, se dopo l’esame tecnico da parte di questi l’esito è positivo, occorrerà presentare la segnalazione di inizio attività SCIA antincendio e, se richiesto per la categoria, il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Il Comando dei VVF potrebbe effettuare sopralluoghi e rilasciare il CPI prima dell’apertura. Il CPI, che di norma ha validità quinquennale, attesta che il locale è conforme alle norme antincendio. Come si vede una procedura non banale e requisiti, che non abbiamo descritto più di tanto nel merito, ma molto stringenti, tesi alla prevenzione, sulla progettazione e sui materiali impiegati, e alla protezione, tramite impianti e attrezzature estinguenti e progettazione e procedure delle vie di esodo.
Quale iter per la sicurezza in Svizzera
Questo in Italia, Ma in Svizzera? Nel Cantone del Vallese? Per capire come funziona al di là del Monte Bianco, a questo punto, ci siamo fatti aiutare dall’intelligenza artificiale con una ricerca sulle norme cantonali per l’antincendio per vedere cosa dovremmo fare per aprire lo stesso tipo di locale.
In Svizzera la protezione antincendio è regolata da prescrizioni nazionali dell’Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazione Antincendio (AICAA/VKF) . La normativa di riferimento è quella delle prescrizioni antincendio 2015 AEAI, più l’applicazione cantonale del Vallese e il livello di Assurance de Qualité (AQ) richiesto, quasi certamente AQ2 o AQ3.
In Svizzera non esiste una SCIA antincendio come in Italia, la sicurezza incendio è integrata nel permesso edilizio, tramite appunto l’Assurance de Qualité. Per aprire e ottenere l’autorizzazione all’uso del locale (licenza di esercizio), soprattutto se la capienza supera le 100 persone, dovremo presentare: il Certificato di protezione antincendio (o piano di sicurezza antincendio), che deve essere redatto da un tecnico qualificato che deve comprendere:
- il Piano di evacuazione e vie di fuga; il numero, posizione e larghezza delle uscite di sicurezza; la valutazione dei materiali (ignifughi, resistenza al fuoco, ecc.), i sistemi di allarme e rilevazione fumo, gli estintori e/o impianti di spegnimento automatico, l'eventuale ventilazione e sistemi di estrazione fumo; la formazione del personale in materia antincendio. Il tutto conforme alle prescrizioni AICAA/VKF.
- Il Piano di protezione antincendio. Questo piano è più esteso del certificato e comprende: l’analisi dei rischi specifici (musica dal vivo, presenza di grandi afflussi di persone), le misure preventive e le procedure interne, la designazione di responsabili per la sicurezza antincendio e il coordinamento con i vigili del fuoco e le autorità locali.
E poi: devono esserci almeno due uscite di sicurezza distinte, per locali con più di 50 persone; per oltre 100 occorre calcolare larghezze e distanze in base alla destinazione d’uso e al layout. Le vie di fuga devono essere chiare, segnalate e libere da ostacoli anche in condizioni di emergenza. Le porte nelle vie di fuga devono aprirsi nel senso dell’esodo e avere dimensioni conformi.
Sono prescritte segnaletica di sicurezza e illuminazione di emergenza obbligatorie in caso di grandi capienze. I materiali di finitura interno devono avere comportamento al fuoco adatto (ignifughi o ritardanti) e sono previsti dispositivi di rivelazione fumo e, a seconda del rischio, impianti sprinkler o analoghi. Infine occorrono estintori adeguati, posizionati e revisionati secondo standard e il personale deve essere formato all’uso di estintori e procedure di emergenza.
Le ragioni di una tragedia
Un numero esorbitante - 40 - di adolescenti morti e uno ancor più grande di vittime che vivranno per sempre pesantemente segnati fisicamente e psicologicamente, per effetto delle ustioni gravissime e della respirazione di fumi tossici. Anche l’Italia ha vissuto tragedie simili. Dalle 64 vittime del 1983 al Cinema Statuto di Torino (da qui sono nate le prime norme severe sui locali aperti al pubblico in Italia) a una serie di tragedie simili.
Un numero esorbitante - 40 - di adolescenti morti e uno ancor più grande di vittime che vivranno per sempre pesantemente segnati fisicamente e psicologicamente, per effetto delle ustioni gravissime e della respirazione di fumi tossici. Anche l’Italia ha vissuto tragedie simili. Dalle 64 vittime del 1983 al Cinema Statuto di Torino (da qui sono nate le prime norme severe sui locali aperti al pubblico in Italia) a una serie di tragedie simili.

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Tutte queste tragedie, compresa quella drammatica di Crans-Montana, hanno in comune: uscite bloccate o insufficienti, sovraffollamento ben oltre il limite autorizzato, materiali impiegati non ignifughi nonostante le prescrizioni, personale non formato. Sono esattamente gli aspetti che oggi le norme antincendio cercano di prevenire. E i controlli? Già! I controlli. Evidentemente anche qui, come nella verifica del rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, sono carenti, quando non inesistenti. Problema annoso, certamente in Italia, ma pare pure altrove, come ha ammesso il sindaco di Crans-Montana.
Ma vi è anche un altro grande nemico che è la mancata predisposizione delle persone ad atteggiamenti prudenziali e preventivi. Ci sono voluti meno di tre minuti perché si scatenasse un inferno senza scampo. L’istinto, oltre alle basilari norme di sicurezza, dovrebbe suggerire che, davanti a un principio di incendio, la priorità è allontanarsi immediatamente. Non si può improvvisare: solo chi possiede competenze specifiche può valutare se intervenire.
Chiudiamo con una domanda per testare il vostro grado di attitudine alla prevenzione. Quando andate in un albergo prima di andare a dormire verificate dov’è la più vicina uscita di sicurezza rispetto alla vostra stanza? Si? Complimenti. No? Beh, abituatevi a farlo, potrebbe salvarvi la vita.
Fonti
- Vigili del Fuoco
- D.P.R. 151/2011
- Ministero dell’Interno
- Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazione Antincendio (AEAI/VKF)
- Normativa antincendio Cantone del Vallese
© Riproduzione riservata
Autore
Già segretario generale nazionale FIT CISL e segretario confederale CISL. È consigliere del CIV INAIL e presidente di Fast-Confsal, dell’Osservatorio Confsal per la sicurezza sul lavoro e dell’associazione More Safe.
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