Caregiver familiari: tra formalismo giuridico e rischio di regressione civile
La riforma del caregiver familiare, approvata dal CdM, ambisce a dare uniformità al welfare ma rivela criticità gravi: esclusione delle unioni civili, vuoti normativi e scadenze incoerenti che rischiano di produrre una regressione dei diritti sociali.
La discussione sulla nuova disciplina del caregiver familiare, approvata in Consiglio dei Ministri lo scorso 12 gennaio, si sta trasformando in un banco di prova cruciale per la coerenza dell'intero sistema di protezione sociale italiano. Se l’obiettivo dichiarato dal Governo, attraverso il Ministro delle disabilità, è quello di fornire una cornice organica e uniforme a una figura giuridica che coinvolge oltre sette milioni di cittadini con disabilità, di cui circa tre in condizioni di gravità e i loro caregiver familiari, stimati da Istat in non meno di 2,2 milioni in prevalenza donne, l’analisi tecnica del testo varato dal CdM che abbiamo visionato, rivela criticità sistemiche che minacciano di tradursi in una palese regressione dei diritti.
La trappola dell'affinità: il caso delle unioni civili
Il rischio, alimentato da un pericoloso sfasamento temporale con le riforme del PNRR e dai rinvii strutturali operati dal Decreto Milleproroghe 2026, è quello di creare un "vuoto di status" che colpirebbe le categorie più fragili, a partire dai caregiver familiari legati da unioni civili.
Il punto di maggiore attrito con i principi costituzionali risiede nell'articolo 4, comma 3, lettera f) del testo del disegno di legge. La norma subordina l'iscrizione alla piattaforma telematica dell'INPS, passaggio obbligato per l'accesso ai benefici economici e lavorativi, all'attestazione di una «relazione di parentela o di affinità». In un testo normativo la cui redazione da parte del Ministro interessato ha richiesto oltre tre anni e che ambisce ad avere un’alta valenza sociale, tale formulazione appare anacronistica e tecnicamente discriminatoria. L'istituto dell'affinità, definito dall'articolo 78 del codice civile come il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge, non è stato infatti espressamente richiamato dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, per le unioni civili tra persone dello stesso sesso (c.d. Legge Cirinnà).
Questa omissione originaria ha generato un'asimmetria che la giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno cercato di colmare per anni. È fondamentale ricordare che l’INPS, all’indomani della storica Sentenza n. 213 del 5 luglio 2016 della Corte Costituzionale, ha dovuto emanare la Circolare n. 38 del 27 febbraio 2017 per estendere i permessi della Legge 104/1992 e il congedo straordinario alla parte dell’unione civile che presta assistenza all’altra. Successivamente, con la Circolare n. 36 del 7 marzo 2022, l’Istituto ha compiuto un ulteriore, fondamentale, passo necessario e di civiltà giuridica, riconoscendo sussistere il rapporto di affinità tra l'unito civilmente e i parenti del partner per garantire piena reciprocità assistenziale.
Il nuovo disegno di legge, riproponendo acriticamente le categorie civilistiche di parentela e affinità senza una clausola di salvaguardia o di interpretazione autentica per le unioni civili, configura un ritorno a una visione formalistica della famiglia. Si profila una violazione dell’articolo 3 della Costituzione: non esiste una ragione logico-giuridica per cui lo status di caregiver familiare debba essere riconosciuto a chi assiste la suocera per matrimonio e negato a chi assiste la madre del partner unito civilmente. Tale disparità lede il nucleo essenziale del diritto alla salute (Art. 32 Cost.) e all'assistenza sociale (Art. 38 Cost.), ignorando che l’interesse protetto non è lo status coniugale, ma la stabilità del nucleo affettivo di cura.
L'alert abrogazione ed il rischio di un vuoto normativo
Un profilo di "allerta", tra i molti rilevati, riguarda il coordinamento tra l'articolo 15 del testo del disegno di legge e il recente quadro normativo d’urgenza. Il testo prevede l'abrogazione dell'Articolo 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che costituisce attualmente l'unica definizione legale vigente di caregiver familiare in Italia.
Se tale abrogazione dovesse avvenire all'entrata in vigore della nuova legge (teoricamente prevista nel 2026 per essere operativa dal 1° gennaio 2027), ma in costanza dei rinvii operati dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, si produrrebbe un vuoto di status per milioni di cittadini. L'Articolo 1, comma 1 del D.L. 200/2025 ha infatti prorogato al 31 dicembre 2026 l'attività istruttoria per la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), rendendo i nuovi diritti soggettivi (come la sostituzione in emergenza o i supporti psicofisici) inesigibili per tutto l'anno a venire. Diritti questi dei LEP che poi, per divenire esigibili, avranno bisogno di ulteriori decreti attuativi e del necessario finanziamento, allungando sensibilmente i tempi per l’ottenimento del “progetto di vita”, cuore pulsante della riforma della disabilità.
Senza una norma di raccordo che mantenga lo status quo fino all'effettiva erogazione dei nuovi sostegni (prevista dal 2027-2028), il caregiver perderebbe la qualifica legale attuale senza poterne acquisire una nuova e, tale perdita, inciderebbe sulle normative regionali per l’erogazione delle misure di sostegno. Ciò configura una violazione del principio di non regressione dei diritti sociali (Corte Cost. Sent. 152/2020), secondo cui lo Stato non può privare i cittadini di una tutela fondamentale senza l'operatività di uno strumento di pari o superiore efficacia.
Settembre 2026 vs 2028
L'incongruenza logica del provvedimento tocca il vertice nell'analisi dell'impatto sulla riforma degli anziani. Il DDL fissa al 30 settembre 2026 la scadenza per l'attivazione della piattaforma INPS, richiedendo obbligatoriamente l'inserimento degli estremi del Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) o del Progetto di Vita.
Tuttavia, l'Articolo 5, comma 1 del D.L. 200/2025 ha modificato l'articolo 27 del D.Lgs. 29/2024, prorogando a 30 mesi i termini per i regolamenti sulla valutazione multidimensionale e spostando la messa a regime nazionale della riforma anziani a decorrere dal 1° gennaio 2028.
L'effetto è paradossale: a settembre 2026, i caregiver di persone ultra-65enni non avranno a disposizione un PAI unificato o un Progetto di Vita da indicare nella domanda INPS, poiché gli strumenti tecnici per produrli saranno legalmente sospesi. Questa "vacatio certificativa" escluderebbe di fatto la stragrande maggioranza dei caregiver dall'accesso alle tutele, creando una discriminazione anagrafica in contrasto con gli articoli 19 e 28 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD).
Prospettive politiche
La riforma del caregiver rischia di nascere "monca", condizionata non solo dai limiti finanziari (i 50 milioni sottratti al Fondo Disabilità che si aggiungono ai 207 stanziati dalla Legge di bilancio a dicembre scorso ma che appaiono insufficienti rispetto alla platea stimata) e da restrizioni geografiche. L'Articolo 7 dello Schema di decreto legge sul PNRR, approvato in Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 2026 (non ancora pubblicato in GU), nel tentativo di accelerare le sperimentazioni ICF in ulteriori 40 province che si aggiungono alle precedenti 20, aggrava il "doppio binario" territoriale: solo i caregiver familiari residenti nei territori sperimentali potrebbero ottenere certificazioni valide nel 2026, violando l'obbligo di omogeneità dei diritti sul territorio nazionale (Art. 3 e 117 Cost.).

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La discussione politica deve urgentemente sciogliere questi nodi, superando la logica delle circolari INPS di "supplenza" e garantendo un'equiparazione legislativa certa dell'affinità nelle unioni civili. Solo attraverso un coordinamento che armonizzi le scadenze del D.L. 200/2025 con l'operatività della piattaforma INPS sarà possibile evitare una stagione di contenziosi seriali e onorare gli impegni internazionali per un welfare di prossimità che non lasci indietro nessuno.
Fonti
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Normattiva
- Gazzetta Ufficiale
- Senato della Repubblica
- INPS
- ONU
- Corte Costituzionale
- Corte di Giustizia UE
- Corte di Cassazione
© Riproduzione riservata
Autore
Riferimento per le politiche per la disabilità. Consulente, docente e ricercatore, attivo su inclusione e Disability Management. Membro di gruppi nazionali, autore sui diritti delle persone con disabilità. E' nel Comitato Tecnico Scientifico OSPERDI.
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