Alta Formazione e Progetto di Vita: per una governance strutturale dell’inclusione tra studio e lavoro

Dalla scuola all’università il concetto di sostegno cambia radicalmente: non più tutela sostitutiva, ma supporto tecnico per l’autonomia adulta. Una proposta strutturale per rendere l’inclusione sostenibile nell’Alta Formazione.

Uno studente adulto suona il pianoforte su un palcoscenico illuminato, mentre una figura in ombra osserva da dietro una parete trasparente.
Nel sistema AFAM il sostegno, dietro le quinte, deve trasformarsi da tutela sostitutiva a supporto tecnico che abilita l’autonomia dello studente adulto.
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È possibile estendere la figura del docente di sostegno, cardine indiscusso dell'inclusione scolastica, al sistema universitario e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)? Questo interrogativo, che mi è stato posto recentemente da alcuni stimati accademici, non ammette risposte banali o liquidatorie, ma apre una necessaria e improcrastinabile riflessione sulle contraddizioni interne del sistema formativo italiano.


Dalla tutela all'abilitazione: il nuovo paradigma del sostegno per lo studente adulto

Le considerazioni che seguono non hanno la pretesa di offrire soluzioni dogmatiche o definitive, ma intendono piuttosto lanciare una proposta operativa aperta al dibattito, per tentare di superare l'attuale impasse in una fase di transizione normativa cruciale.
Viviamo infatti un momento storico segnato dall'avvento della normativa sul Progetto di Vita, ancora in fase di sperimentazione fino al gennaio 2027 (D.Lgs. 62/2024), e da quella pienamente in vigore per la piena accessibilità fisica e digitale nei servizi pubblici e nelle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. 222/2023). La risposta al quesito iniziale richiede, in via preliminare, l'analisi della discontinuità strutturale tra i due sistemi, nel tentativo di gettare un ponte ideale tra la scuola e la formazione superiore. È imperativo comprendere che scuola e università rispondono a logiche ontologicamente diverse: se la scuola dell'obbligo opera per mediazione didattica e integrazione sociale, talvolta adattando gli obiettivi formativi alle capacità del discente, l'Alta Formazione, costituzionalmente autonoma ex art. 33 Cost., certifica competenze specialistiche attraverso titoli con valore legale che non ammettono riduzioni o semplificazioni dei contenuti.

Questa rigidità è particolarmente evidente nelle discipline performative AFAM: in un Conservatorio, nessun docente di sostegno potrà mai sostituirsi allo studente nell'esecuzione di un concerto o nella gestione tecnica di uno strumento. Tuttavia, proprio per unire il delicato passaggio che conduce poi verso il mondo del lavoro, non si deve ignorare la profonda trasformazione del concetto di "sostegno" che questo salto implica: non più una tutela che sostituisce o media, ma un supporto tecnico che abilita all’autonomia e alla responsabilità adulta.

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Il sostegno nell’Alta Formazione non può più essere compensativo: deve diventare uno strumento di abilitazione all’autonomia professionale.

I limiti del tutorato "alla pari"

Attualmente, il sistema universitario tenta di colmare questo divario strutturale con il tutorato specializzato, spesso delegato però a studenti "alla pari" o a collaboratori precari selezionati tramite bandi a breve termine. Tale modello, pur lodevole nelle intenzioni di peer-education, genera nei fatti una pericolosa discontinuità assistenziale e una carenza di competenze clinico-pedagogiche, risultando strutturalmente inadeguato a sostenere la complessità dei nuovi "Progetti di Vita". Questi ultimi richiedono una presa in carico olistica e raccordi stabili con il territorio, le famiglie e i servizi sanitari che un semplice studente senior, per quanto volenteroso, non può garantire istituzionalmente.
Inoltre, non va dimenticato che l'Università è anche un grande datore di lavoro e un incubatore di futuri professionisti. L'applicazione del D.Lgs. 62/2024 e in particolare del D.Lgs. 222/2023, impone l'erogazione degli accomodamenti ragionevoli non solo per gli studenti, ma anche per i dipendenti e i docenti con disabilità.

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Il tutorato precario non garantisce continuità, competenze specialistiche né raccordo istituzionale con i Progetti di Vita.

Spesso, però, manca una visione d'insieme che unisca il supporto allo studente con quello al lavoratore. Questa frammentazione crea pericolosi vuoti di tutela nel passaggio dalla carriera studentesca a quella accademica o professionale, momento critico in cui lo studente diviene un lavoratore e deve saper gestire la propria disabilità in un contesto produttivo competitivo.

Professionalizzazione e sostenibilità

La proposta, dunque, non è importare il "docente di sostegno" in aula, ma istituire un contingente di Personale Tecnico Specializzato strutturato, sul modello già collaudato con successo in altri paesi europei come il Regno Unito, l’Irlanda o i paesi scandinavi. Si tratta di figure professionali stabili – pedagogisti, psicologi dell'apprendimento, tecnologi assistivi, interpreti LIS – assunte stabilmente nei ruoli tecnici ed EP (Elevata Professionalità). Questo personale avrebbe un duplice mandato strategico: garantire un supporto professionale continuo allo studente lungo tutto il ciclo di studi e, parallelamente, agire come formatore interno e consulente metodologico per il corpo docente e amministrativo, insegnando a progettare didattica e ambienti accessibili by design.

Oltre le parole: costruire una scuola inclusiva nonostante le difficoltà
In Italia “inclusione” è spesso uno slogan: molti alunni con disabilità vengono separati e delegati al solo sostegno. Pedagogisti e scuole mostrano che servono formazione, responsabilità collettiva e pratiche cooperative.

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Per rendere sostenibile la riforma, si propone per gli atenei statali di vincolare una quota dell'FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario) specificamente a queste nuove assunzioni, prevedendo una necessaria deroga legislativa ai limiti dei "Punti Organico" per non erodere le risorse destinate alla docenza. Per le istituzioni non statali, dove non vige l'FFO, la leva deve essere l'accreditamento ministeriale: il Ministero dell'Università e della Ricerca deve imporre all'ANVUR, agenzia da questo vigilata, di integrare i suoi modelli valutativi (ad esempio i criteri AVA 3) e di conseguenza richiedere competenze certificate agli esperti valutatori in materia di disabilità. In tal modo, la presenza di tale personale strutturato diverrebbe un prerequisito indispensabile per l'autorizzazione dei corsi. Solo professionalizzando il supporto agli studenti si trasforma l'inclusione da emergenza assistenziale a sistema strutturale, garantendo piena cittadinanza nel diritto allo studio e al lavoro, anche nel sistema dell’Alta Formazione.

Fonti

  1. Costituzione della Repubblica Italiana
  2. Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, Disciplina della programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei
  3. Decreto Ministeriale MUR
  4. Ministero degli Interni
  5. Documenti ANVUR e Linee Guida di Settore
  6. CNADD
  7. Corte Costituzionale, sentenza n. 675/2016 e n. 152/2020, in materia di diritti incomprimibili e bilancio
  8. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 605 del 10 gennaio 2025, sullo smart working come accomodamento ragionevole

© Riproduzione riservata

Autore

Francesco Alberto Comellini
Francesco Alberto Comellini

Riferimento per le politiche per la disabilità. Consulente, docente e ricercatore, attivo su inclusione e Disability Management. Membro di gruppi nazionali, autore sui diritti delle persone con disabilità. E' nel Comitato Tecnico Scientifico OSPERDI.

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